Atto istitutivo
Istituzione di Fondazione
Repubblica Italiana
L’anno millenovecentocinquantasei il giorno dieci del mese di marzo, in Roma, in Via Botteghe Oscure n° 32. Innanzi a me dottor Romualdo Manoni, Notaio in Roma e Velletri; assistito dai testimoni idonei ai sensi di legge come dichiarano signori:
- Prof. Marchetti Gianluigi di Sante, nato ad Imola e domiciliato a Latina, Tor Tre Ponti:
- Avv. Raule Lino fu Oreste, nato ad Adria e domiciliato in Roma, via Pietro Venturi, 10,
E’ presente
– il signor don Roffredo Caetani Duca di Sermoneta fu Duca Onorato, nato a Roma e domiciliato a Cisterna di Latina, musicista,
giuridicamente capace ed a me personalmente noto per essere certo della sua identità personale.
Il Duca Roffredo Caetani dichiara che, per onorare e perpetuare la memoria del defunto ed indimenticabile suo figlio Camillo, caduto eroicamente in Albania nonché dei suoi fratelli Don Leone e Don Gelasio, col presente atto istituisce una fondazione intitolata a nome del suo figlio scomparso, e cioè “Fondazione Camillo Caetani di Sermoneta” destinata a promuovere:
a) Attività a fine educativo per mezzo di ricerche di studi di carattere generale sulla storia e sulla cultura, comunque connessi con il ricco ed inesplorato materiale dell’archivio di casa Caetani;
b) Ricerche e studi sulla storia della Casa Caetani stessa, mediante la divulgazione dell’opera “Domus Caietana” di Don Gelasio Caetani, opera che deve essere proseguita ed aggiornata;
c) Studi sul mondo islamico, mediante la divulgazione dell’opera “Gli annali dell’Islam” del compianto Don Leone Caetani, opera che dev’essere ultimata ed aggiornata in collaborazione con la “Fondazione Caetani” della Accademia dei Lincei;
d) La divulgazione e pubblicazione delle opere musicali del fondatore Duca Roffredo Caetani di Sermoneta;
e) Tutte le iniziative atte a svolgere le attività che possono comunque concorrere allo adempimento dei compiti sopra indicati.
Statuto vigente
[Approvato in seduta straordinaria dal Consiglio il 18.02.2026; entrato in vigore il 6 marzo 2026. Iscrizione al RUNTS nella sezione “Enti filantropici” con repertorio n. 169433 (Determinazione N. G04722 del 13.04.2026)]
Art. 1
1) La “Fondazione Camillo Caetani di Sermoneta – Ente Filantropico” (di seguito Fondazione) istituita per iniziativa del compianto Don Roffredo Caetani Duca di Sermoneta con atto del notaio Manoni del 10 marzo 1956, per perpetuare la memoria del figlio Camillo e dei fratelli Leone e Gelasio, è un’istituzione culturale non avente scopo di lucro. La denominazione “Fondazione Camillo Caetani di Sermoneta – Ente Filantropico” sarà usata negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.
2) La Fondazione ha sede in Roma nel Palazzo Caetani in via delle Botteghe Oscure 32, dove dovranno permanentemente essere custoditi l’Archivio Caetani, i documenti, libri, quadri, cimeli, mobili e qualsiasi altro oggetto che presenti interesse artistico, storico, archeologico, archivistico e bibliografico comunque pervenuto in possesso della Fondazione.
3) I predetti beni potranno essere concessi in prestito per esposizioni; inoltre essi, in casi particolari, potranno essere dati in comodato alla “Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta”.
Art. 2
1) La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il precipuo scopo di provvedere all’ordinamento e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario e storico artistico e di assicurarne agli studiosi la disponibilità; di promuovere, a fine educativo e culturale, ricerche e studi di carattere generale sulla storia e sulla cultura, comunque connessi con il ricco materiale dell’Archivio Caetani, ed in particolare sulla storia della Famiglia Caetani al fine di favorire la conoscenza del contributo di essa alla vita istituzionale e alla cultura italiana e internazionale, anche in collaborazione con la “Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta” e con la “Fondazione Leone Caetani per gli studi musulmani”, istituita presso l’Accademia dei Lincei.
2) Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, la Fondazione svolge, in via principale, attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all’articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, d’ora innanzi CTS):
a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera f) del CTS;
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i) del CTS nei luoghi di proprietà della Fondazione o da essa gestiti.
3) A titolo esemplificativo, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e nel rispetto delle volontà del Fondatore, di cui al predetto atto istitutivo del 10 marzo 1956, la Fondazione, nei modi e nelle forme stabiliti dal Consiglio generale:
a) cura la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico e artistico costituito dal Palazzo Caetani e dalle opere d’arte e dagli arredi storici in esso contenuti, promuovendo a tal fine giornate di studio ed esposizioni;
b) cura la catalogazione scientifica e favorisce lo studio delle opere d’arte e degli arredi storici conservati nel Palazzo Caetani;
c) favorisce, con pubblicazioni, borse di studio, concorsi, premi, sussidi ed altro, gli studi sulla storia della Famiglia Caetani, delle famiglie ad essa collegate, nonché di luoghi ed epoche in cui essa ha agito, con particolare riguardo alla continuazione dell’opera di Don Gelasio Caetani Domus Caietana; promuove lo studio e la conoscenza delle personalità della Famiglia Caetani, emergenti nell’arte, nella politica e nelle scienze;
d) cura il riordinamento e favorisce lo studio del patrimonio librario e documentario di Donna Marguerite Chapin Caetani;
e) collabora alla divulgazione, prosecuzione ed aggiornamento dell’attività scientifica di Don Leone Caetani;
f) provvede alla conservazione delle opere musicali di Don Roffredo Caetani e ne favorisce la conoscenza e l’esecuzione;
g) provvede alla conservazione delle tombe Caetani al Verano e della Cappella in S. Pudenziana;
h) provvede, nelle forme ritenute idonee dal Consiglio generale e coerenti col suo status di Ente Filantropico, alla gestione dell’azienda agricola sita in provincia di Latina, in comproprietà con la “Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta”, nell’ideale continuità della presenza della Famiglia Caetani sul territorio dalla stessa per secoli posseduto e realizzando colture agricole compatibili e rispettose dell’ambiente;
i) può promuovere qualsiasi altra attività di carattere culturale e collaborare ad iniziative di altre qualificate istituzioni culturali.
4) La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra citate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli enti del Terzo Settore. A tal fine, è demandata al Consiglio generale la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e dei criteri.
5) La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 7 del CTS, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 3
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dall’edificio storico denominato Palazzo Caetani, sito in Roma, via delle Botteghe Oscure 32, e precisamente:
(1) dal piano nobile del Palazzo, come dal predetto atto notaio Manoni del 10 marzo 1956; (2) dai due appartamenti al 2° piano del Palazzo di cui all’atto notaio Manoni 23 marzo 1962, portante la rinuncia di usufrutto di Donna Lelia Caetani-Howard; (3) dalla restante parte del Palazzo, già di proprietà di Donna Lelia Caetani-Howard, come da testamento olografo, del 15 luglio 1972, pubblicato agli atti del notaio Tito Staderini il 10 marzo 1977;
b) dal patrimonio archivistico, librario, archeologico e storico-artistico esistente nel Palazzo Caetani, ivi comprese le opere d’arte e gli arredi storici, di cui alla “Schedatura di rilevamento del Patrimonio artistico di Palazzo Caetani in Roma 2010-2011” e successive modifiche e integrazioni;
c) dalla metà indivisa, con la “Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta”, dei terreni costituenti l’azienda agricola sita in provincia di Latina, indicati alla lettera B del predetto testamento olografo pubblicato agli atti del notaio Staderini il 10 marzo 1977;
d) dai restanti terreni in comune di Latina, di cui alla lettera D del predetto testamento olografo pubblicato agli atti del notaio Staderini il 10 marzo 1977;
e) dai valori mobiliari derivanti dal reinvestimento delle indennità di esproprio e dei corrispettivi di vendite di terreni di cui alle lettere c) e d).
2) Il patrimonio è integrato o modificato nella sua composizione ed entità da eventuali donazioni ed erogazioni da parte di persone fisiche o di enti pubblici e privati, nonché da acquisti, permute ed altre operazioni aventi ad oggetto diritti reali, effettuate dalla Fondazione; nonché da avanzi di gestione destinati a tal fine dal Consiglio generale.
3) I beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, costituiscono patrimonio indisponibile della Fondazione.
4) Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
5) Il patrimonio e le risorse della Fondazione devono essere gestiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza, e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i seguenti criteri: oculata scelta degli investimenti al fine di contenerne il rischio; efficienza nella gestione con attenzione all’ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi.
Art. 4
1) La Fondazione, per provvedere alle spese necessarie a realizzare gli scopi indicati all’art. 2, si avvale delle rendite derivanti dalle sue proprietà, oltre che di eventuali donazioni, nonché di erogazioni provenienti da soggetti pubblici o privati concesse non a titolo di integrazione del patrimonio.
Art. 5
1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio generale, così composto:
a) il Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana o un suo delegato;
b) non meno di 11 e non più di 16 membri eletti dalla maggioranza del Consiglio generale per 5 anni, e rieleggibili dallo stesso solo per un successivo quinquennio, scelti tra personalità di elevato livello culturale, idonei a contribuire efficacemente al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
c) il Presidente della “Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta”, ed altra persona da lui designata.
2) Il voto è personale e non delegabile.
Art. 6
1) Il Consiglio generale elegge tra i suoi membri il Presidente. Elegge inoltre un Vice Presidente e tre consiglieri, che insieme al Presidente costituiscono la Giunta esecutiva, per la durata di 5 anni, con possibilità di rielezione per non più di una volta consecutiva. Il Consiglio generale, salvo restando la competenza generale dei membri della Giunta, attribuisce dopo la loro elezione, su proposta del Presidente, a ciascuno di essi uno dei seguenti incarichi: Patrimonio immobiliare; Patrimonio storico-artistico; Organizzazione; Relazioni con Enti e Istituzioni culturali. Tali incarichi potranno essere variati o precisati meglio, con delibera del Consiglio generale, su proposta del Presidente, in relazione alle esigenze della Fondazione e a specifici profili culturali e professionali dei membri della Giunta.
2) La durata in carica del Vice Presidente e degli altri componenti della Giunta coincide con quella del Presidente.
3) L’elezione o rielezione alla carica di Presidente, Vice Presidente o altro membro della Giunta costituisce rielezione alla carica di consigliere; in deroga alla disposizione sulla rieleggibilità di cui alla lettera b) del comma 1, dell’articolo 6, il consigliere eletto ad una di tale cariche mantiene la carica di consigliere fino alla scadenza del mandato di Presidente, Vice Presidente o membro di Giunta.
4) Il Consiglio generale può altresì nominare un Presidente Onorario ed in questo caso la carica è vitalizia. Il Presidente Onorario ha facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio generale.
5) Il Consiglio generale si riunisce almeno due volte l’anno e provvede a:
a) stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui all’articolo 2 del presente Statuto;
b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
c) approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
d) documentare, nel bilancio d’esercizio, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, con le modalità previste dall’art. 13 del CTS e successive modifiche e integrazioni;
e) individuare le linee generali dell’assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
f) nominare o confermare nella carica i Consiglieri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e i componenti della Giunta esecutiva, ai sensi del comma 1 del presente articolo;
g) deliberare, con la maggioranza prevista all’art. 13, eventuali modifiche statutarie;
h) deliberare, ai sensi dell’articolo 12, in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio;
i) deliberare altresì su ogni questione utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione sottopostagli dalla Giunta esecutiva o dal Presidente;
l) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.
4) E’ ammessa la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio generale in teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia garantito loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all’ordine del giorno.
5) Il Consiglio generale può essere convocato dal Presidente in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di dieci giorni, di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre consiglieri indicante i punti di cui si chiede la trattazione.
6) La convocazione è effettuata mediante spedizione per raccomandata, per posta elettronica certificata (PEC) o ordinaria, o consegna a mano di un apposito avviso; alla convocazione è allegato l’ordine del giorno della seduta.
7) Il Consiglio generale è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente; il quorum costitutivo e funzionale è dato dalla metà più uno dei membri.
8) Il Consiglio generale delibera a maggioranza dei presenti. Gli astenuti sono equiparati al voto contrario. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.
9) La Giunta esecutiva si riunisce di regola una volta al mese ad iniziativa del Presidente o di almeno tre membri, con un preavviso minimo di quattro giorni e con le stesse modalità del Consiglio generale. Con l’accordo di almeno quattro membri, le riunioni della Giunta esecutiva possono tenersi in videoconferenza.
10) Quorum costitutivo e funzionale della Giunta esecutiva sono, entrambi, di almeno tre membri, uno dei quali dovrà essere obbligatoriamente il Presidente o il Vice Presidente.
11) La Giunta esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, su tutti gli atti relativi alla gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle attività della Fondazione, sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio generale.
12) Le cariche di consigliere e di componente della Giunta esecutiva sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute per specifici incarichi conferiti dalla Giunta o dal Consiglio generale nell’interesse della Fondazione. Ai consiglieri non possono essere attribuiti dalla Fondazione incarichi retribuiti, ad eccezione esclusivamente di quelli relativi a specifiche e puntuali prestazioni professionali non aventi carattere continuativo o ricorrente, che il Consiglio generale ritenga di conferire tenuto conto dell’interesse della Fondazione ad utilizzare particolari competenze esistenti in seno ad esso, nei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS.
13) Il Consiglio generale ha facoltà di nominare, anche fuori dei suoi membri, un Segretario di cui definirà i compiti, un Esperto contabile ed un Esperto Tecnico.
Art. 7
1) Con riferimento alle cause di ineleggibilità e decadenza, si applica l’articolo 2382 del Codice civile. I membri del Consiglio generale decadono quando omettono di partecipare alle riunioni per quattro volte consecutive.
2) I membri della Giunta esecutiva decadono quando omettono di partecipare alle riunioni più di quattro volte consecutive.
3) La decadenza, ai sensi dei commi 1 e 2, è constatata dal Presidente, e comunicata alla Giunta esecutiva e al Consiglio generale, oltre che all’interessato.
4) Il Consiglio generale, in sostituzione dei propri membri defunti, di quelli dimissionari o non confermati, e di quelli decaduti, elegge i nuovi componenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b).
5) Il Consiglio generale, in sostituzione dei membri della Giunta esecutiva – ivi compresi Presidente e Vice Presidente – defunti, di quelli dimissionari, e di quelli decaduti, ne elegge nel suo seno i nuovi componenti. Si applica al loro mandato il disposto del comma 2 dell’articolo 6; di tale mandato, ove risulti di durata inferiore a 2 anni, non si tiene conto ai fini della rieleggibilità.
Art. 8
1) La Giunta esecutiva approva entro il 31 dicembre di ogni anno il progetto di bilancio preventivo che dovrà essere approvato dal Consiglio generale entro il 30 gennaio. Approva altresì entro il 15 maggio il progetto di bilancio consuntivo dell’anno precedente, per l’approvazione da parte del Consiglio generale entro il 31 maggio.
2) Il quorum costitutivo e funzionale del Consiglio generale per la seduta di bilancio è della metà più uno dei consiglieri in carica. I bilanci sono approvati a maggioranza dei presenti e comunque con il voto favorevole di almeno 6 consiglieri. Tanto il bilancio preventivo che quello consuntivo sono accompagnati da una relazione del Presidente, nell’un caso programmatica e nell’altro riassuntiva dell’attività svolta e degli obiettivi raggiunti.
Art. 9
1) Il Presidente ha la rappresentanza giuridica e negoziale della Fondazione; convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, e controlla l’esecuzione delle relative deliberazioni; cura l’ordinaria amministrazione della Fondazione esercitandone i relativi poteri; vigila sull’attività e gli investimenti finanziari della Fondazione sottoponendo alla Giunta le relative determinazioni.
2) Il Presidente può delegare specifici compiti e funzioni a membri della Giunta esecutiva o del Consiglio generale.
3) Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell’ordinaria amministrazione della Fondazione. Nei casi di temporanea assenza, impedimento o vacanza del Presidente, e comunque in caso d’urgenza, ne esercita i poteri ed ha la rappresentanza giuridica e negoziale della Fondazione.
Art. 10
1) L’esercizio finanziario va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio generale entro il mese di maggio successivo alla chiusura dell’esercizio.
2) Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del CTS.
3) Se la Fondazione ha entrate annue superiori a un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e a pubblicarlo nel proprio sito internet.
4) La Fondazione dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai sostenitori.
5) Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.
6) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della propria attività.
7) È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 11
1) Ai sensi dell’art. 30 del CTS, il Consiglio generale nomina un organo di controllo, anche monocratico
2) Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3) L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
4) L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
5) I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 12
1) Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nella impossibilità di realizzare gli scopi istituzionali e in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio generale delibera, ove lo ritenga utile per il raggiungimento degli scopi stessi, e nel rispetto della volontà espressa dal Fondatore nello Statuto allegato all’atto costitutivo, la devoluzione dei beni della Fondazione alla Santa Sede, nell’osservanza delle norme di legge in materia; ove ciò non sia consentito dalla legislazione al momento vigente, delibera la devoluzione dei beni alla “Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta”, o ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe, dopo aver acquisito preventivamente il parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del CTS.
2) La deliberazione è presa dal Consiglio generale in seduta straordinaria, con la presenza della totalità dei consiglieri in carica, ed il voto favorevole di almeno i due terzi di essi.
Art. 13
1) Le modifiche allo Statuto della Fondazione sono approvate dal Consiglio generale, in seduta straordinaria, con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri in carica, ed il voto favorevole di almeno la metà più uno di essi, previo parere della Giunta esecutiva. Le modifiche entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro approvazione.
2) Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio generale procede alla costituzione della nuova Giunta esecutiva, eleggendone i 5 membri ai sensi dell’art. 6, comma 1. Ai fini della rielezione, il primo mandato decorre dalla predetta costituzione della nuova Giunta.
3) Ai fini dei limiti alla rieleggibilità dei consiglieri, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), si considera primo mandato quello successivo all’entrata in vigore del presente Statuto.
4) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia. L’adozione e il mantenimento della qualifica di Ente Filantropico sono subordinati all’iscrizione della Fondazione nel RUNTS; a tale iscrizione è subordinata l’efficacia della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, relativa alla denominazione della Fondazione.
